di Disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli al loro caso. 2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verra' agli stessi accordato il trattamento piu' favorevole. 3. Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 6 del presente Accordo non si applicheranno agli investimenti effettuati nel quadro del Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
