1. All'atto dell'importazione e della riesportazione, sara' effettuato il controllo e lo sdoganamento delle merci gia' presentate o utilizzate in una esposizione o destinate ad esserlo, in tutti i casi in cui cio' e' possibile ed opportuno, sul luogo stesso di tale esposizione. 2. Ciascuna Parte contraente fara' di tutto, in tutti i casi in cui lo ritiene utile, in considerazione dell'importanza dell'esposizione, per aprire, per una durata ragionevole, un Ufficio doganale sui luoghi dell'esposizione organizzata sul suo territorio.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-1-art6 · fonte su Normattiva