Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 7 (Annesso B.1)
prodotti accessoriamente ottenuti durante l'esposizione da merci importate temporaneamente per la dimostrazione di macchine o di apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
