Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 3 (Annesso B.8)
poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato:
- a)le merci importate in regime di traffico frontaliero devono appartenere ad un frontaliero stabilito nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea;
- b)il materiale destinato alla coltivazione dei fondi deve essere utilizzato da frontalieri stabiliti nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea che coltivano terreni situati in quest'ultima zona di frontiera. Questo materiale deve essere utilizzato per l'esecuzione di lavori agricoli o di lavori forestali, quali lo scarico o il trasporto di legname, oppure la piscicoltura;
- c)il traffico frontaliero a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione deve essere privo di qualsiasi carattere commerciale.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
