poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato:

  • a)le merci importate in regime di traffico frontaliero devono appartenere ad un frontaliero stabilito nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea;
  • b)il materiale destinato alla coltivazione dei fondi deve essere utilizzato da frontalieri stabiliti nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea che coltivano terreni situati in quest'ultima zona di frontiera. Questo materiale deve essere utilizzato per l'esecuzione di lavori agricoli o di lavori forestali, quali lo scarico o il trasporto di legname, oppure la piscicoltura;
  • c)il traffico frontaliero a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione deve essere privo di qualsiasi carattere commerciale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-8-art3 · fonte su Normattiva