Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti:

  • a)dell'articolo 2, lettera a), per quanto riguarda l'ammissione temporanea, per uso commerciale, dei veicoli stradali a motore e del materiale ferroviario rotabile;
  • b)dell'articolo 6, per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato;
  • c)dell'articolo 9, paragrafo 2; del presente allegato.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-c-art10 · fonte su Normattiva