Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 10 (Annesso C)
Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti:
- a)dell'articolo 2, lettera a), per quanto riguarda l'ammissione temporanea, per uso commerciale, dei veicoli stradali a motore e del materiale ferroviario rotabile;
- b)dell'articolo 6, per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato;
- c)dell'articolo 9, paragrafo 2; del presente allegato.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
