1. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'ammissione temporanea alle condizioni previste dalla presente Convenzione, alle merci- compresi i mezzi di trasporto- che sono oggetto degli Annessi alla presente Convenzione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso E l'ammissione temporanea e' concessa in sospensione totale del dazio d'importazione, senza che siano applicati divieti o restrizione all'importazione di natura economica.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art2 · fonte su Normattiva