1. I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei mezzi di trasporto importati temporaneamente e i lubrificanti destinati alle normali esigenze di detti mezzi di trasporto sono ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione senza essere soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione. 2. Per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale, ciascuna Parte contraente ha tuttavia il diritto di stabilire massimali per i quantitativi di combustibili e di carburanti che possono essere ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione, senza che siano soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione sul suo territorio e che sono contenuti nei serbatoi normali del veicolo stradale a motore importato temporaneamente.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-c-art4 · fonte su Normattiva