' doganali 1. La temporanea importazione di veicoli nel territorio dell'altra Parte Contraente e' soggetta alle leggi ed ai regolamenti nazionali di quella Parte Contraente. 2. Il combustibile ed i lubrificanti contenuti nei serbatoi standar del veicolo di una delle Parti Contraenti temporaneamente importato nel territorio dell'altra Parte Contraente saranno esenti da carichi e imposte di importazioni e non saranno soggetti a proibizioni e restrizioni, purche' i serbatoi siano quelli inizialmente installati dalla cassa di costruzione del veicolo e direttamente collegati al motore. 3. I pezzi di ricambio importati al fine di riparare un determinato veicolo, che sia gia' stato temporaneamente importato, saranno temporaneamente ammessi, esenti da carichi e imposte di importazione, e non saranno soggetti ad alcuna proibizione o restrizione. Le Parti Contraenti possono richiedere che tali pezzi di ricambio vengano registrati su una autorizzazione temporanea di importazione. I pezzi ricambio che siano stati sostituiti devono essere soggetti al pagamento di imposte e dazi di importazione, oppure riesportati o distrutti sotto la supervisione delle autorita' competenti dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, o posti a libera disposizione di queste autorita', in conformita' alle leggi e ai regolamenti nazionali del paese in cui i sopracitati pezzi di ricambio erano stati importati. 4. L'equipaggio del veicolo stradale viene autorizzato a portare con se' attrezzi di riparazione temporanea normalmente tenuti nei veicoli e necessari durante il viaggio. L'importanza degli effetti personali dell'equipaggio del veicolo stradale di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione nazionale di quest'ultima.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art9 · fonte su Normattiva