Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 8 (Annesso C)
Parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea:
- a)ai mezzi di trasporto per uso commerciale utilizzati nel traffico interno;
- b)ai mezzi di trasporto per uso privato utilizzati per uso commerciale nel traffico interno;
- c)ai mezzi di trasporto dati in locazione dopo l'importazione o, se erano in locazione al momento dell'importazione, a quelli rilocati o sublocati a fini diversi dall'esportazione immediata.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
