le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato:

  • a)i mezzi di trasporto per uso commerciale possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea ed esplicanti la loro attivita' per conto di questi, anche se sono stabiliti o residenti nel territorio di ammissione temporanea;
  • b)i mezzi di trasporto per uso privato possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Ciascuna Parte contraente puo' accettare che una persona residente nel suo territorio utilizzi un mezzo di trasporto per uso privato, in particolare quando l'utilizzi per conto e su istruzioni del beneficiario dell'ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-c-art7 · fonte su Normattiva