Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 6 (Annesso D)
termine per la riesportazione degli animali e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
