[1]ARTICOLO XIII Denuncia e termine

[2]Qualsiasi Parte potra' denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta al Depositario in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto dodici giorni dopo la data in cui il Depositario avra' ricevuto la notifica. L'Accordo restera' in vigore per almeno dieci anni, e successivamente si concludera' alla data in cui almeno cinque Parti adesso si saranno ritirate.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;104~accordo-artxiii · fonte su Normattiva