di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dall'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed una delle Parti Contraenti, le sue Agenzie o Rappresentanze, abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

  • a)al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio, o;
  • b)ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), nel qual caso la Parte Contraente Ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; o;
  • c)al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti (ICSID), per l'applicazione delle proce- dure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. Se tale requisito non si verifica ciascuna Parte Contraente conviene che la controversia sia sottoposta ad arbitrato secondo il regolamento della "Additional Fa- cility" dell'ICSID del 1978. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni oggetto di un procedimento arbitrale o giudiziario in corso finche' tale procedimento non sia concluso ed una delle Parti Contraenti abbia omesso di ottemperare alla decisione del Tribunale Arbitrale o della Corte entro il termine fissato dalla decisione stessa, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;479~accordo-art8 · fonte su Normattiva