delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e' l'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente per via diplomatica. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia fatto richiesta per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sara'1¨su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto dal presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' Costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro, del Tribunale. I due membri provvederanno quindi alla designazione in qualita' di Presidente di un cittadino di un Paese Terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile, procedere alle nomine, ne sara' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di' una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise in parti uguali tra le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
