INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che:

  • i)disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure
  • ii)dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 25 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48~art15 · fonte su Normattiva