1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora iI diritto alla percezione di dette imposte sia Iimitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare iI rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 25 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48~art29 · fonte su Normattiva