IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata ai sensi della legislazione interna di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ACCRA non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
  • b)in Ghana con riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cu la Convenzione entra in vigore. 3. L'Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Ghana per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto marittimo ed aereo, firmato ad Accra il 23 agosto 1968 e' abrogato e cessa di avere effetto al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48~art30 · fonte su Normattiva