Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 13 — Norma di adeguamento
L'autorita' centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione e' il Ministro della giustizia. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all'articolo 35 della Convenzione.
Testo vigente dal 4 aprile 2008
