Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016
Art. 3 — Punto d'informazione nazionale per il calcio
Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, e' individuato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
