All'articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo la parola: "privato" sono inserite le seguenti: "avente efficacia probatoria";
  • b)il secondo periodo e' soppresso. Dopo l'articolo 495 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino ad un anno".

Testo vigente dal 4 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;48~art3 · fonte su Normattiva