[1]Art. VII Osservatori

[2]A. Lo status di osservatore puo' essere concesso dall'Assemblea a: 1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile; 2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e 3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformita' con l'articolo VI paragrafo B numero 2. B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell'Assemblea e dei relativi organi sussidiari.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artvii · fonte su Normattiva