[1]Art. XX Depositario, registrazione, testo autentico

[2]A. Il governo della Repubblica federale di Germania e' designato come Depositario del presente Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione. B. Il presente Statuto sara' registrato dal Governo depositario in conformita' con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. C. Il presente Statuto, redatto in inglese, sara' depositato negli archivi del Governo depositario. D. Copie debitamente autenticate del presente Statuto saranno trasmesse dal Governo depositarlo ai governi degli Stati e agli organi esecutivi delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano sottoscritto lo Statuto o la cui ammissione sia stata approvata in conformita' con l'articolo VI paragrafo B numero 2. E. Il Governo depositario dovra' senza ritardo informare tutti i firmatari del presente Statuto della data di deposito di ogni strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dello Statuto. F. Il Governo depositario dovra' senza ritardo informare tutti i firmatari e i Membri delle date nelle quali gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiscano lo status di Membri. G. Il Governo depositario dovra' senza ritardo inviare nuove richieste di adesione a tutti Membri i dell'Agenzia, perche' siano esaminate in conformita' con l'articolo VI paragrafo B numero 2.

[3]In fede, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Statuto.

[4]Fatto a Bonn, il 26 gennaio 2009, in un unico esemplare in lingua inglese.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artxx · fonte su Normattiva