I prodotti summenzionati originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione nei Paesi e Territori in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonche' dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste al Capitolo I del Titolo I e all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla Comunita' Economica Europea, nonche' agli Allegati II e III di tale decisione.

Testo vigente dal 17 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;480~art2 · fonte su Normattiva