[1]Accordo tra gli Stati membri delle Comunita' europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

[2]Bruxelles, 14 dicembre 1970

[3]Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in particolare l'articolo 232, Prendendo in considerazione il fatto che il regime di associazione tra la Comunita' Economica Europea e i Paesi e Territori d'oltremare associati a tale Comunita', in appresso denominati Paesi e Territori, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e i Paesi e Territori gli scambi di tali prodotti, Hanno designato come plenipotenziari:

[4]Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sig. Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri;

[5]Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Sig. Walter SCHEEL, Ministro degli Affari Esteri;

[6]Il Presidente della Repubblica Francese, Sig. Maurice SCHUMAN, Ministro degli Affari Esteri;

[7]Il Presidente della Repubblica italiana, Sig. Aldo MORO, Ministro degli Affari Esteri;

[8]Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sig. Gaston THORN, Ministro degli Affari Esteri;

[9]Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Affari Esteri;

[10]I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[11]Articolo 1

[12]Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del Capitolo X del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunita' sono ammessi all'importazione nella Comunita', quando sono originari dei Paesi e Territori, in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano tra loro.

Testo vigente dal 17 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;480~art1 · fonte su Normattiva