- Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' accordare un adeguato risarcimento per detti danni e perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;480~accordo-art4 · fonte su Normattiva