- RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, di stato di emergenza, di guerre civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' fornire un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti per risarcimento saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per gli investitori dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto ad investitoti di Stati terzi.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;302~accordo-art4 · fonte su Normattiva