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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[4]Articolo unico.

[5]E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, recante disposizioni per affrettare la liquidazione e il pagamento delle indennita' di espropriazioni per le strade ex militari e di quelle per le riparazioni dei danni di guerra.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Roma, addi' 27 marzo 1930 - Anno VIII

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]Mussolini - Di Crollalanza - Rocco

[10]- Mosconi.

[11]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 13 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-03-27;481~art1 · fonte del testo