[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE per il regolamento della pesca nell'Atlantico del Nord

[4]I Governi del Belgio, Canada, Danimarca, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica Popolare di Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Stati Uniti d'America, URSS, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Desiderosi di assicurare l'ordine e la disciplina nei luoghi di pesca nella zona dell'Atlantico del Nord, Hanno convenuto quanto segue:

[5]ARTICOLO 1.

  • 1)La presente Convenzione si applica alle acque dell'Oceano Atlantico, dall'Oceano Artico e dei loro mari tributari che sono definite piu' dettagliatamente nell'Allegato I della presente Convenzione.
  • 2)Ai fini della presente Convenzione: Per "battello da pesca" s'intende qualsiasi battello utilizzato a titolo professionale per la cattura del pesce. Per "battello" s'intende qualsiasi battello da pesca e qualsiasi, battello utilizzato a titolo professionale per la trasformazione del pesce o per la fornitura di materiale o servizi ai battelli da pesca.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art1 · fonte su Normattiva