Nulla, nella presente Convenzione, puo' essere considerato come pregiudicante i diritti, le rivendicazioni o i pareri di una Parte Contraente, per quanto concerne i limiti delle acque territoriali o i limiti nazionali di pesca o la giurisdizione di uno Stato rivierasco sulla pesca.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art2 · fonte su Normattiva