[1]ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO FRA L'ITALIA E SAN MARINO FIRMATA A ROMA IL 31 MARZO 1939.
[2]La Reggenza della Repubblica di San Marino e il Presidente della Repubblica italiana, considerato che l'assistenza amministrativa che si prestano le Autorita' dei due Stati richiede oggi una maggiore speditezza e riconosciuta la reciproca convenienza di modificare, a tale scopo, alcune disposizioni della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 31 marzo 1939; considerata altresi' l'opportunita' di regolare l'obbligo del servizio militare in Italia delle persone in possesso della cittadinanza italiana e della cittadinanza sammarinese, hanno risoluto di stipulare un Accordo aggiuntivo a tali effetti ed hanno nominato loro plenipotenziari:
[3]LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
[4]Avv. Giordano Bruno Reffi Segretario di Stato per gli Affari Esteri
[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[6]Senatore Libero Della Briotta Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri
[7]I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[8]Articolo 1.
[9]Gli articoli 38 e 39 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino conclusa a Roma il 31 marzo 1939 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 38 - Paragrafo 1) - I due Stati si trasmettono scambievolmente copia autentica degli atti di nascita, di matrimonio e di morte formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato. Allorche' una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile di uno dei due Stati concernente cittadini dell'altro Stato copia autentica di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione. L'Ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto o che ha effettuato l'annotazione ne trasmette copia autentica direttamente al competente Ufficiale dello stato civile dell'altro Stato il piu' presto possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formazione. Quando l'Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati forma l'atto di morte di un cittadino del proprio Stato residente nell'altro, trasmette il relativo certificato di morte all'Ufficiale di Anagrafe del luogo di residenza del defunto. Copia autentica degli atti di matrimonio fra persone residenti in due diversi Comuni della Repubblica italiana deve essere comunicata in duplice esemplare. I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione, vengono rilasciati senza autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza e trasmessi senza spese per il destinatario. I documenti stessi devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'Ufficiale dello stato civile, che li ha emessi. Paragrafo 2) - Gli Ufficiali dello Stato civile possono chiedere direttamente e con le modalita' di cui al presente articolo per uso amministrativo agli Ufficiali dello stato civile dell'altro Stato copia degli atti, riguardanti i rispettivi cittadini, in base ai quali e' stata effettuata una annotazione sui registri di stato civile. Paragrafo 3) - La richiesta di pubblicazione matrimoniale che debba essere effettuata in Italia puo' essere rivolta direttamente al competente Ufficiale dello stato civile, il quale trasmettera' il relativo certificato di eseguita pubblicazione direttamente all'Ufficiale dello stato civile richiedente. I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione e trasmessi senza spese per il destinatario. Paragrafo 4) - La trasmissione e l'accettazione dei documenti di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo non pregiudicano lo stato di cittadinanza delle persone cui i documenti stessi si riferiscono. Paragrafo 5) - Le competenti autorita' di anagrafe dei Comuni italiani e della Repubblica di San Marino si comunicheranno reciprocamente per iscritto, al loro verificarsi, le iscrizioni nei propri registri della popolazione residente, relative ai cittadini italiani ed ai cittadini sammarinesi provenienti dall'altro Stato. Al ricevimento di tali comunicazioni le predette autorita' provvederanno alla cancellazione dai propri registri della popolazione residente delle persone iscritte nei corrispondenti registri anagrafici dell'altro Stato. Di tale cancellazione dovra' essere data comunicazione alle autorita' anagrafiche del luogo di nuova iscrizione. La cancellazione e l'iscrizione nei registri della popolazione residente dei due Stati avranno la stessa decorrenza cioe' quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato.
[10]Articolo 39 - Paragrafo 1) - I documenti rilasciati dalle autorita' che esercitano le funzioni di Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esenti da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato. Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'autorita' che ha provveduto al rilascio. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai seguenti documenti rilasciati dalle competenti autorita' di ciascuno Stato: certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato di stato libero; richiesta di pubblicazioni e certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale e di nulla osta al matrimonio; certificato di stato di famiglia; copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale. Paragrafo 2) - Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica di San Marino, non sono soggetti, perche' se ne possa fare uso nella Repubblica italiana, ad altra formalita' di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino o di funzionario da lui eventualmente delegato. Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica italiana non sono soggetti, perche' se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalita' di legalizzazione oltre quella del Ministro italiano competente o di Autorita' da lui eventualmente delegate".
Testo vigente dal 2 agosto 1982
