TRADUZIONE NON UFFICIALE Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinamenti atmosferici in Europa (EMEP). LE PARTI CONTRAENTI ricordando che la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (qui di seguito chiamata "la Convenzione") e' entrata in vigore il 16 marzo 1983; consapevoli dell'importanza che riveste il "Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (qui di seguito chiamato EMEP), previsto dagli artt. 9 e 10 della Convenzione; consapevoli dei risultati positivi ottenuti finora nella messa in opera dell'EMEP; riconoscendo che la messa in opera dell'EMEP fino ad oggi e' stata resa possibile grazie ai mezzi finanziari forniti dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (PNUE) e grazie alle attribuzioni volontarie dei Governi; avendo presente che la contribuzione del PNUE continuera' ad essere versata solo fino al termine del 1984, che la somma di tale contributo e dei contributi volontari dei Governi non copre interamente il costo dell'applicazione del piano di lavoro dell'EMEP e che sara' in conseguenza, necessario prendere misure per assicurare il finanziamento a lungo termine per gli anni successivi al 1984; considerato l'appello lanciato dalla Commissione Economica per l'Europa ai Governi dei Paesi membri della CEE nella sua decisione B (XXXVIII), con la quale essa domanda di fornire, secondo le modalita' da convenirsi alla prima riunione dell'Organo esecutivo della Convenzione (qui di seguito chiamato l'Organo Esecutivo), i fondi di cui questo avra' bisogno per condurre a buoni fini le sue attivita', in particolare quelle che hanno riferimento ai lavori dell'EMEP; osservando che la Convenzione non contiene alcuna disposizione relativa al finanziamento dell'EMEP, e che e', dunque, necessario prendere misure appropriate al riguardo; tenendo conto degli elementi da prendere in considerazione per l'elaborazione di uno strumento ufficiale completante le Convenzioni che sono enunciati nelle raccomandazioni adottate dall'Organo Esecutivo nella sua prima sessione (7-8 giugno 1983). hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO PRIMO Ai fine del presente Protocollo: 1. Si intende per "quota-parte ONU" la quota parte di una Parte contraente per l'esercizio finanziario considerato, secondo il parametro delle quote-parti stabilito per la ripartizione delle spese delle Nazioni Unite. 2. Si intende per "esercizio finanziario", l'esercizio finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: le espressioni "base annuali" debbono essere interpretate in conseguenza. 3. Si intende per "fondo generale di stanziamento speciale" il Fondo per il finanziamento dell'applicazione della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, che e' stato creato nelle Segretario Generale dell'ONU. 4. Si intende per "zona geografica" delle attivita' dell'EMEP la zona che forma oggetto di una sorveglianza coordinata da parte dei centri internazionali dell'EMEP(a).
Testo vigente dal 16 novembre 1988
