[1]autentici L'originale del presente Protocollo, di cui i testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale dell'ONU. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Ginevra il 28-9-1984. Allegato menzionato all'art. 4 del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo al finanziamento al lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP). I contributi obbligatori per la ripartizione delle spese del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) sono calcolati secondo la seguente scala:

[2]AUSTRIA 1,59 BULGARIA 0,35 SPAGNA 3,54 FINLANDIA 1,07 ISLANDA 0,06 LIECHTENSTAIN 0,02 NORVEGIA 1,13 POLONIA 1,42 PORTOGALLO 0,30 REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 2,74 RSS DI BIELORUSSIA 0,71 RSS DI UCRAINA 2,60 ROMANIA 0,37 SAN MARINO 0,02 SANTA SEDE 0,02 SVEZIA 2,66 SVIZZERA 2,26 CECOSLOVACCHIA 1,54 TURCHIA 0,06 U.R.S.S. 20,78 UGOSLAVIA 0,60 Stati membri della CEE: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 15,73 BELGIO 2,36 DANIMARCA 1,38 FRANCIA 11,99 GRECIA 1,00 IRLANDA 0,50 ITALIA 6,89 LUSSEMBURGO 0,10 PASSI BASSI 3,28 REGNO UNITO 8,61 C.E.E. 3,33 ------ 100,00

[3]L'ordine nel quale le Parti contraenti figurano nell'allegato si collega specificamente al sistema di ripartizione delle spese quale convenuto dall'Organo esecutivo della Convenzione. In conseguenza questo ordine e' un elemento specifico del Protocollo sul finanziamento dell'EMEP.

Testo vigente dal 16 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;488~protocollo-art12 · fonte su Normattiva