[1]evase dallo Stato di condanna

[2]1. Quando un cittadino di una Parte, che e' stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un'altra Parte, tenta di sottrarsi all'esecuzione o alla continuazione dell'esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna puo' chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell'esecuzione di detta condanna. 2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione puo', prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo del condannato non puo' comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso. 3. Per il trasferimento dell'esecuzione non e' necessario il consenso del condannato.

Testo vigente dal 15 aprile 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-29;49~protocollo-addizionale-art2 · fonte su Normattiva