[1]Protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi concluso a Roma il 5 dicembre 1951
[2]Roma, 10 febbraio 1969
[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi desiderando integrare l'Accordo Culturale fra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 (denominato qui di seguito "l'Accordo"), hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti:
[4]Articolo 1
[5]La seguente nuova disposizione viene inserita fra gli articoli 5 e 6 dell'Accordo:
[6]Articolo 5
[7]Le Istituzioni Culturali costituite ufficialmente da ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro Paese beneficeranno, in base al principio della reciprocita' delle seguenti agevolazioni fiscali, che non comprendo no i tributi dovuti a titolo di rimunerazione dei servizi resi:
- a)esenzione dalle imposte, tasse e contributi afferenti all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e degli immobili destinati a sede delle predette istituzioni;.
- b)esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi afferenti agli immobili siti nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, sempre che tali immobili siano di proprieta' dell'altra Parte Contraente o delle rispettive istituzioni culturali e destinati agli scopi previsti dall'Accordo; tale esenzione va estesa alle tasse sopratasse e contributi addizionali imposti dagli Enti locali di diritto pubblico;
- c)esenzione dai dazi e dagli altri diritti esigibili all'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico e di ricerca scientifica, di libri e pubblicazioni, necessari per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui trattasi. I beni importati in base alla lettera c) del precedente paragrafo non potranno nel territorio della Parte Con traente, nel quale sono stati importati, ne' essere venduti, ne' prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito per scopi diversi dal funzionamento delle istituzioni culturali, se non alle condizioni stabilite dal Governo della Parte Contraente interessata.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
