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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per il tesoro, entro il 31 gennaio 1976, un decreto avente valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni con le norme stabilite dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come modificato con l'articolo 1 della presente legge di conversione per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', le stesse caratteristiche e modalita' delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attivita' degli istituti e sezioni medesime.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1975 al 1 gennaio 1994
