Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370

Art. 2 — Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola

Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 e' aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o piu' scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attivita' psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica".

Testo vigente dal 12 agosto 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-08-08;496~art2 · fonte su Normattiva