Art. 456Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola

1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 6.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 8.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 9.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 10.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 11.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purche' con oneri a loro carico. 13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unita'. E' fatto altresi' salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste. 14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresi' ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione. 15.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 16.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 17.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art456 · fonte su Normattiva