relative ai pescherecci 1. Gli Stati dovranno raccogliere i tipi di dati elencati in appresso, relativi ai pescherecci, per normalizzare la composizione delle flotte e la capacita' di pesca e convertire le differenti misure del pescato ai fini dell'analisi dei dati relativi alle catture ed al pescato:

  • a)identita', bandiera e porto d'immatricolazione del peschereccio;
  • b)tipo del peschereccio;
  • c)Caratteristiche del peschereccio: materiale di costruzione, data di costruzione, lunghezza registrata, stazza lorda, potenza dei principali motori, capacita' di carico, metodi di stoccaggio della catture ecc.);
  • d)descrizione delle attrezzature di pesca (tipo, caratteristiche, quantita' ecc.). 2. Lo stato di bandiera raccoglie le seguenti informazioni:
  • a)strumenti di navigazione e di posizionamento;
  • b)materiale di comunicazione e prefisso radiofonico internazionale;
  • c)organico dell'equipaggio.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~annesso-i-art4 · fonte su Normattiva