che lo Stato del porto deve adottare 1. Lo Stato del porto ha il diritto e l'obbligo di prendere misure secondo il diritto internazionale, per garantire l'efficacia delle misure sub-regionali, regionali e mondiali di conservazione e di gestione. Nell'adottare tali misure, lo Stato del porto non esercita alcuna discriminazione formale o de facto contro le navi di uno Stato chicchessia. 2. In Stato del porto puo' in particolare controllare i documenti, le attrezzature di pesca e le catture a bordo dei pescherecci quando questi ultimi si trovano volontariamente nei suoi porti o nei suoi impianti terminali al largo. 3. Gli Stati possono adottare regolamenti abilitanti le autorita' nazionali competenti a vietare gli sbarchi ed i trasbordi quando sia stabilito che la cattura e' stata effettuata in modo tale da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione regionali, sub-regionali o mondiali di conservazione e di gestione in alto mare. 4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati, della loro sovranita' sui porti del loro territorio in conformita' con il diritto internazionale.
Testo vigente dal 26 gennaio 1999
