[1]ALLEGATO
[2]ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA
[3]Le Parti.
[4]Ricordando che la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, incoraggia le misure internazionali di cooperazione per la conservazione delle specie migratorie; Ricordando inoltre che la terza sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, svoltasi a Ginevra nel settembre 1991 ha chiesto con insistenza agli Stati dell'area di ripartizione, di collaborare in vista di concludere, sotto gli auspici della Convenzione, un accordo multilaterale per la conservazione dei piccoli cetacei del Mediterraneo e del Mare del Nord; Riconoscendo che i cetacei sono parte integrante dell'ecosistema marino che deve essere preservato a vantaggio delle generazioni presenti e future, e che la loro conservazione e' una preoccupazione comune; Riconoscendo l'importanza di integrare le azioni di conservazione per i cetacei con le attivita' relative allo sviluppo socioeconomico delle Parti interessate a detto Accordo, ivi comprese attivita' marittime come la pesca e la libera circolazione delle navi secondo il diritto internazionale; Consapevoli che lo stato di conservazione dei cetacei puo' essere pregiudicato da fattori come il degrado e la perturbazione dei loro habitat, l'inquinamento, la riduzione delle risorse alimentari, l'uso e l'abbandono di congegni da pesca non selettivi, e le catture deliberate o accidentali; Convinte che la vulnerabilita' dei cetacei rispetto a questi pericoli giustifica l'adozione di specifiche misure di conservazione qualora ancora non esistano, da parte di Stati o di organizzazioni d'integrazione economica regionale che esercitano una sovranita' e/o una giurisdizione su qualsiasi parte della loro area di ripartizione, e di Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attivita' che esulano dalla giurisdizione nazionale e che potrebbero pregiudicare la conservazione dei cetacei; Insistendo sulla necessita' di promuovere ed agevolare la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni d'integrazione economica regionali, le organizzazioni inter-governative ed il settore non governativo che tratta la conservazione dei cetacei del mar Nero, del Mediterraneo, delle acque che collegano questi mari, e dell'area Atlantica contigua; Convinte che la conclusione di un accordo multilaterale e la sua applicazione mediante azioni coordinate e concertate contribuira' in modo significativo alla conservazione dei cetacei e dei loro hahitat nel modo piu' efficace, e che avra' ricadute benefiche su altri specie; Riconoscendo che, malgrado le ricerche scientifiche gia' realizzate o in corso, sussistono lacune nella conoscenza della biologia, dell'ecologia e della dinamica delle popolazioni di cetacei e che occorre sviluppare la cooperazione in materia di ricerca e di sorveglianza continua di queste specie per garantire piena efficacia alle misure di conservazione; Riconoscendo inoltre che ai fini dell'attuazione effettiva di un tale Accordo sara' necessario fornire assistenza, in spirito di solidarieta', a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua dei cetacei e dei loro habitat, nonche' per la creazione o lo sviluppo d'istituzioni scientifiche o amministrative; Riconoscendo l'importanza di altri strumenti mondiali e regionali relativi alla conservazione dei cetacei, firmati da numerose Parti come la Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena, 1946; la Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento, 1976, i protocolli relativi a tale Convenzione, ed il Piano d'Azione per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, adottata sotto i suoi auspici nel 1991; la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale dell'Europa, 1979; la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982; la Convenzione sulla diversita' biologica, 1992; e la Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento, 1992; il Piano mondiale di azione per la conservazione, la gestione e l'utilizzazione dei mammiferi marini del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente adottato nel 1982; nonche' le iniziative, fra l'altro, del Consiglio generale della pesca per il Mediterraneo, della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. Hanno convenuto quanto segue
[5]Articolo I Portata d'applicazione, Definizioni ed interpretazione
[6]1.a) La portata di applicazione geografica del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo" e' costituita da tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo, dai loro golfi e dai loro mari, dalle acque interne che vi sono collegate o che collegano tali acque marittime, nonche' dalla zona Atlantica adiacente al Mediterraneo situata ad ovest dello stretto di Gibilterra. Ai fini del presente Accordo:
[7]- il mar Nero e' limitato a sud-ovest dalla linea che collega i Capi Kelaga e Dalyan (Turchia); - il mare Mediterraneo e' limitato nella sua parte orientale dal confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di Mehemtcik e di Kumkale (Turchia) e nella sua parte occidentale dal meridiano che passa per il faro di capo Spartel all'in- gresso dello stretto di Gibilterra; e - la zona Atlantica adiacente al Mar Mediterraneo ad ovest dello stretto di Gibilterra e' delimitata ad Est dal meridiano che passa per il faro di capo Spartel e ad Ovest dalla Linea che collega i fari di Capo San Vicente (Portogallo) e di Casablan- ca (Marocco).
- b)Nessuna disposizione dal presente Accordo, ne' alcun atto adot- tato sulla base del presente Accordo puo' pregiudicare i dirit- ti e gli obblighi, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche attuali e future di qualsiasi Stato inerenti al diritto del ma- re o alla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 (Conven- zione relativa al regime degli stretti), in modo particolare la natura e la distesa delle zone marine la delimitazione delle zone marine fra Stati adiacenti o dirimpettai, la liberta' del- la navigazione in alto mare, il diritto e le modalita' di tran- sito negli stretti che servono per la navigazione internaziona- le ed il diritto di transito inoffensivo nel mare territoriale, nonche' la natura e l'estensione della giurisdizione dello Sta- to costiero, dello Stato di bandiera e dello Stato del porto.
- c)Nessun atto o attivita' dispiegata in base al presente Accordo potra' costituire una base atta a far valere, appoggiare o con- testare una rivendicazione di sovranita' o di giurisdizione na- zionale.
[8]2. Il presente Accordo si applica a tutti i cetacei la cui area di ripartizione e' situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo o che frequentano la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale, e di cui una lista indicativa figura all'Annesso 1 al presente Accordo. 3. Ai fini del presente Accordo:
- a)"Cetacei" significa animali, ivi compresi individui, specie, sottospecie o popolazioni di Odontoceti o di Mysticeti;
- b)"Convenzione" significa la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, 1979;
- c)"Segretariato della Convenzione" significa l'organo istituito secondo l'Articolo IX della Convenzione;
- d)"Segretariato dell'Accordo" significa l'organo istituito secondo l'Articolo III, paragrafo 7 del presente Accordo;
- e)"Comitato scientifico" significa l'organo istituito secondo l'Articolo III, paragrafo 7, del presente Accordo;
- f)"Area di ripartizione" significa ogni distesa d'acqua che un cetaceo abita, frequentata temporaneamente o attraversa in un momento qualunque durante il suo normale itinerario di migrazione, entro la zona dell'Accordo;
- g)"Stato dell'area di ripartizione" significa ogni Stato che esercita la sua sovranita' e/o giurisdizione in una parte qualsiasi dell'area di ripartizione di una popolazione di cetacei assoggettata al presente Accordo, o di uno Stato le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano, nella zona dell'Accordo, attivita' suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei;
- h)"Organizzazione d'integrazione economica regionale" significa una organizzazione costituita da Stati sovrani ed aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Accordo;
- i)"Parte" significa uno Stato dell'area di ripartizione o organizzazione d'integrazione economica regionale per le quali questo Accordo e' in vigore;
- j)"Sub-regione", a seconda del contesto, significa sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mediterraneo e la zona Atlantica adiacente; ogni riferimento in questo Accordo agli Stati di una particolare sub-regione dovra' significare gli Stati che hanno una parte delle loro acque territoriali in questa sub-regione e gli Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attivita' suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei in questa regione; e
- k)"Habitat" significa ogni zona nell'area di ripartizione dei cetacei dove questi animali risiedono in modo temporaneo o permanente, in particolare le zone dove gli animali allevano, partoriscono e si riproducono, e le vie di migrazione. Inoltre i termini definiti all'Articolo I, sotto-paragrafi 1 a) ad w) e i) della Convenzione hanno lo stesso senso mutatis mutandis nel presente Accordo.
[9]4. Il presente Accordo sostituisce un accordo ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo IV della Convenzione. 5. GLi annessi al presente Accordo ne fanno parte integrante ed ogni riferimento all'Accordo fa altresi' riferimento ai suoi annessi.
Testo vigente dal 3 marzo 2005
