1. Salvo disposizione contraria, il presente Accordo si applica alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori in zone che non dipendono dalla giurisdizione nazionale; tuttavia gli articoli 6 e 7 si applicano anche alla conservazione ed alla gestione di questi stocks nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale, fatti salvi i vari regimi giuridici applicabili ai sensi della Convenzione nelle zone dipendenti dalla giurisdizione nazionale e nelle zone al di la' della giurisdizione nazionale. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e della gestione, della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori in zone sottoposte alla sua giurisdizione nazionale, lo Stato costiero applica mutatis mutandis i principi generali enunciati all'articolo 5. 3. Gli Stati tengono debitamente conto della capacita' degli Stati in via di sviluppo di applicare gli articoli 5, 6 e 7 nelle zone che dipendono dalla loro giurisdizione nazionale, e dei loro bisogni di assistenza come previsto nel presente Accordo. A questo fine, la parte VII si applica mutatis mutandis alle zone che dipendono dalla giurisdizione nazionale.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art3 · fonte su Normattiva