di revisione 1. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite convochera' una conferenza in vista di valutare l'efficacia del presente Accordo per garantire la conservazione e la gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' alla conferenza tutti gli Stati parti e gli Stati ed enti che hanno il diritto di divenire parti al presente Accordo, nonche' le organizzazioni intergovernative o non governative che hanno il diritto di partecipare in qualita' di osservatori. 2. La conferenza esaminera' e valutera' in che misura le norme del presente Accordo sono state adeguatamente adattate e proporra', se del caso, i mezzi per rafforzarne il contenuto nonche' i metodi di applicazione per meglio trattare i problemi che potrebbero continuare a nuocere alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art36 · fonte su Normattiva