1. Gli annessi sono parte integrante del presente Accordo e salvo disposizione contraria ed espressa, un riferimento al presente Accordo rinvia ai suoi Annessi, ed un riferimento ad una parte del presente Accordo rinvia anche agli annessi che vi si riferiscono. 2. Gli annessi possono essere riveduti periodicamente dagli Stati parti. Tali revisioni si basano su considerazioni scientifiche e tecniche. Nonostante le disposizioni dell'articolo 45, se una revisione ad un annesso e' adottata mediante consenso in una riunione degli Stati parti, essa sara' incorporata al presente Accordo ed avra' effetto a partire dalla data della sua adozione o della data che vi e' indicata. Se una revisione ad un annesso non viene adottata per consenso in tale riunione, si applicheranno le procedure di emendamento enunciate all'articolo 45.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art48 · fonte su Normattiva