Articolo XV Emendamenti 1. Ogni Stato Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte puo' anche proporre modifiche, come specificato al paragrafo 4, degli Annessi alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 21 e 3. Le proposte di modifiche, come specificate al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5. 2. Il testo di una proposta d'emendamento sara' sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parte ed al Depositario. La proposta di emendamento sara' esaminata unicamente da una conferenza di Revisione. Tale Conferenza di revisione sara' convocata se un terzo o piu' degli Stati Parte notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione, di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta. La Conferenza di Revisione avra' luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parte richiedenti non richiedano una riunione piu' ravvicinata. In nessun caso la Conferenza di Revisione potra' aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento. 3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parte di cui al capoverso (b) seguente: (a) Se sono stati adottati dalla Conferenza di Revisione, mediante un voto-affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parte senza che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo; e (b) Se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parte che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza di revisione. 4. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettivita' della presente Convenzione, le disposizioni degli Annessi potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell'Annesso sui composti chimici dovra' essere effettuato in conformita' con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell'Annesso sulla Riservatezza, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, nonche' le definizioni alla Parte I dell'Annesso sulle Verifiche che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5. 5. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformita' con le seguenti procedure: (a) Il testo delle modifiche proposte, dovra' essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale. Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunichera' sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario. (b) Non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valutera' per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull'attuazione della presente Convenzione, e comunichera' tali informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio Esecutivo; (c) il Consiglio Esecutivo esaminera' la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta e' conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notifichera' la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parte, per considerazione. Gli Stati Parte ne accuseranno ricevute entro 10 giorni; (d) Se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta essa sara' considerata come approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta essa sara' considerata respinta se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione; (e) Se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l'approvazione come previsto al capoverso (d), una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformita' o meno ai criteri del paragrafo 4, sara' esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva; (f) Il Direttore Generale notifichera' a tutti gli Stati Parte ed al Depositario, qualunque decisione in base al presente paragrafo; (g) Le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artxv · fonte su Normattiva