Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004
Art. 14 (Convenzione)
[1]' intellettuale e industriale
[2]Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:
- a)la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d'autore o ogni altra forma di proprieta' intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o
- b)una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
