Parti si daranno reciprocamente assistenza nella prevenzione e repressione dell'abuso e del traffico illecito degli stupefacenti e sostanze psicotrope e collaboreranno nella lotta al terrorismo e alla criminalita' organizzata internazionale. La cooperazione che sara' attuata in conformita' col presente Accordo potra' includere, da parte di entrambi i Governi: assistenza tecnica e logistica per programmi concreti di lotta alla droga nei rispettivi Paesi; assistenza nel campo tecnico - scientifico; scambi di informazioni. Le Parti collaboreranno in particolare in quei casi in cui gli atti delittuosi o i tentativi delittuosi abbiano luogo nel territorio di ciascuna delle Parti, o quando avendo luogo nel territorio di uno Stato terzo, siano destinati a consumarsi nel territorio di ciascuna di esse ed in tutti quei casi in cui i dati relativi alla criminalita' organizzata li interessino in qualsiasi modo.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;50~accordo-art2 · fonte su Normattiva