le attivita' derivanti dal presente Accordo si attueranno in conformita' alle leggi ed alle disposizioni vigenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Argentina. Il presente Accordo non reca pregiudizio agli obblighi contratti dalle Parti tra loro in virtu' di altri strumenti internazionali e della collaborazione internazionale attraverso l'O.I.P.C.-Interpol e altri Organismi Internazionali o di carattere diverso, e non impedira' che le Parti si prestino mutuo aiuto in virtu' di altri Trattati o Accordi previamente sottoscritti. Ogni informazione, sia orale sia scritta, cosi' come i documenti soggetti ad interscambio nell'esecuzione di questo Accordo, verranno considerati riservati e sottoposti alle condizioni che la Parte che li fornisce ritenga adeguate, e potranno essere utilizzate per altri fini soltanto quando si abbia il consenso della stessa.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;50~accordo-art5 · fonte su Normattiva