Parti si riuniranno almeno una volta l'anno con l'obiettivo di: - valutare gli obiettivi fissati nel presente Accordo ed il suo stato di avanzamento; - raccomandare ai rispettivi governi eventuali nuove iniziative congiunte; - formulare suggerimenti per una migliore realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. Ove se ne ravvisi la necessita', le Parti potranno altresi' tenere riunioni di lavoro in vista di una mutua conoscenza delle tecniche e metodi utilizzati nella lotta contro la delinquenza e per l'adozione di misure pertinenti.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;50~accordo-art4 · fonte su Normattiva