[1]Articolo IX
[2]Parte XVI: Oggetto dei privilegi e delle immunita'
[3]L'oggetto dei privilegi e delle immunita' accordati dal presente Accordo ai funzionari ed Esperti del Laboratorio e' esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati. Fatti salvi i privilegi e le immunita' accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.
[4]Parte XVII:
[5]Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita', eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.
[6]Il Laboratorio cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunita' e facilitazioni di cui al presente Accordo.
Testo vigente dal 13 marzo 2001
