[1]Articolo VIII Direttore Generale
[2]Parte XV:
[3](a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' non si estende all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia. (b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre della immunita' prevista alla lettera (a) delle seguenti immunita' e privilegi: (i) immunita' dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare; (ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) esenzione per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione; (v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri personali delle missioni diplomatiche di rango equivalente. (c) Il Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunita' prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunita: (i) immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; (ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza; (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; (iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, pero', alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche. (d) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
Testo vigente dal 13 marzo 2001
